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SIAE: pagare per mostrare le pubblicità dei film

SIAE: pagare per mostrare le pubblicità dei film

C’è la cretinaggine. C’è la demenza. C’è l’idiozia. Poi c’è la SIAE: 1800 euro per pubblicare nei siti gli spot dei film

L’articolo è stato aggiornato dopo la pubblicazione iniziale.

Forse alla SIAE c’è qualcuno che pensa che i siti Internet siano pieni di soldi e facciano profitti da capogiro. Forse alla SIAE c’è qualcuno che non ha ancora capito che la stragrande maggioranza dei siti della Rete si regge sul volontariato e sulle notti insonni degli appassionati, che attraverso i propri sforzi fanno conoscere al pubblico i film.

Forse alla SIAE c’è qualcuno che non ha ancora capito che chiedere 1800 euro a chi pubblica su Internet gli spot che promuovono i film è un’imbecillità assoluta. La legge lo consente, a quanto pare, ed è quello che sta succedendo adesso. Ma è una legge idiota che, come tutte le leggi idiote, il buon senso dovrebbe sopprimere anziché applicare. E se non basta il buon senso, almeno s’invochi la decenza umana, per evitare di multare i bambini di Chernobyl perché cantano una canzone.

Molti siti italiani si sono visti recapitare dalla SIAE una richiesta di pagamento di 1800 euro l’anno per avere la licenza di pubblicare i trailer cinematografici. La motivazione, secondo la spiegazione della SIAE, è che i trailer contengono musica e “se una musica viene utilizzata l’autore di quella musica ha diritto ad un compenso”. Perché, si sa, gli autori delle musiche dei film non vengono già pagati da chi produce il film.

Fra l’altro, la SIAE dice che “I produttori dell’ANICA, che sono i proprietari dei trailer, pagano alla SIAE i compensi per l’uso della musica”. Quindi gli autori delle musiche già ricevono compensi attraverso la SIAE. Almeno in teoria, visti i bilanci della Società (2007) e l’allarme degli stessi autori che temono “il rischio che i diritti già raccolti dall’ente, anziché essere redistribuiti tra i soci, vengano utilizzati per coprire i costi e le perdite di gestione” (Rockol 2010; grazie a Luigi per le info).

Milleottocento euro per poter ospitare i trailer – che sono uno spot pubblicitario per un prodotto commerciale – sono una cifra insostenibile non solo per qualunque blogger appassionato di cinema che voglia promuovere un film semplicemente perché gli è piaciuto, ma anche per molti siti professionali o semiprofessionali. Per cui siti come Fantascienza.com, Frenckcinema e Leganerd.com hanno rimosso tutti i trailer e li hanno sostituiti con diciture come questa (tratta da Fantascienza.com):

“i trailer cinematografici e assimilati come le clip promozionali… che venivano forniti dalle agenzie di stampa come materiale di libera pubblicazione, tale non erano secondo la SIAE. Che ora esige il pagamento di costose licenze per la pubblicazione di questi video. Siamo convinti che pagare 1800 euro all’anno per avere il privilegio di fare pubblicità gratuita ai clienti della SIAE non abbia nessuna logica né nessuna possibile utilità.”

Volendo essere complottisti, ha tutta l’aria di una mossa pensata appositamente per consentire solo a chi il portafogli bello gonfio di continuare a pubblicare trailer. In altre parole, quei 1800 euro di balzello SIAE servono a centralizzare il controllo della distribuzione dei trailer. Sarebbe un bell’esempio di come il legislatore troglodita non ha ancora capito che esiste Internet, che il mondo è cambiato e che le oligarchie dei danarosi sono castelli di fango sui quali sta piovendo. Adattarsi o perire. Ma non sono un complottista.

Non posso che fare i complimenti alle case cinematografiche per questo strepitoso autogol, ispirato da quest’idea geniale partorita con AGIS, secondo Punto Informatico. Ora centinaia di siti che promuovevano i vostri prodotti non lo potranno più fare. Datevi una pacca sulla spalla. Preferibilmente con un coltello in mano.

La SIAE ha dichiarato che “I compensi sono parametrati sui siti commerciali, che vendono pubblicità e fanno business sui contenuti. Ed è a queste imprese che la SIAE si è rivolta per chiedere il rispetto del diritto d’autore”. Sarà. Ma chi decide cosa s’intende per “sito commerciale”? Se un blogger ospita qualche Adsense o se il provider che gli ospita il blog inserisce un banner pubblicitario, diventa un “sito commerciale” che “fa business sui contenuti”?

A quanto pare è solo la musica ad attirare l’attenzione pecuniaria della SIAE: “L’unico diritto da pagare è quello per le colonne sonore”, scrive infatti la Società Italiana degli Autori ed Editori. Se è così, si potrebbero pubblicare i trailer muti, come suggerisce Cinematech.it. Magari con una bella scritta in sovrimpressione che faccia capire al lettore chi è il vampiro rimbambito della situazione: “Non siete sordi. Questo trailer pubblicitario è muto perché la SIAE ci chiede 1800 euro l’anno per farne sentire la colonna sonora. Prendetevela con la SIAE.”

Ma sarebbe un compromesso all’italiana, valido solo come goliardata temporanea. È molto più dignitosa ed efficace la serrata fatta dai siti: obbliga i produttori a scontare le conseguenze delle loro pretese medievali.

Fonti aggiuntive: Ilpost, Corriere.it.

Bavaglio italiano al Web dal 6 luglio?

Muore il Web italiano? Esagerati. Ma è ora di imparare a usare davvero Internet

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Leggo e ricevo vari allarmi su una presunta morte del Web italiano a causa di una delibera dell’Agcom, l’autorità garante delle comunicazioni italiana, che viene presentata come tutela del diritto d’autore su Internet e darebbe all’Agcom stessa il potere di ordinare l’oscuramento in Italia di qualunque sito o blog accusato di violazione del diritto d’autore.

Alessandro Longo, su L’Espresso, parla nel sommario di “diritto arbitrario di oscurare siti senza un processo” sotto il titolo drammatico “6 luglio, muore il web italiano” (Longo ci tiene a precisare che titolo e sommario dell’articolo non sono opera sua). Anonymous si è lanciata ieri in un denial of service contro il sito dell’Agcom (info su Oversecurity.net). La vicenda deriva subito verso la politica, con grida di complotto ordito da Berlusconi e Mediaset per sabotare Internet, che è vista come una “minaccia al loro business” (così dice, nel già citato articolo di Longo, Luca Nicotra, segretario di Agorà Digitale, promotore di una protesta coordinata ricca di link utili). Meno politicizzati e più concreti Juan Carlos De Martin (Creative Commons) su La Stampa (qui e qui) e Punto Informatico (qui e qui).

Sapete bene che quando si tira in ballo la politica italiana mi vengono i conati di repulsione, per cui la faccio breve, come si addice alle incursioni nei postriboli dei bassifondi.

Parliamoci chiaro: questo dell’Agcom, come ogni altro tentativo di imbavagliare la Rete, è destinato a fallire per motivi assolutamente fisiologici. Non ci riescono i cinesi, figuriamoci se ci riusciranno le sciacquette dei burocrati italiani. Buttarla in politica e accusare una sola fazione di essere colpevole d’ogni nefandezza non fa altro che distrarre da questo concetto fondamentale e svilire la questione. Come il DDOS contro Agcom, non fa altro che regalare comode munizioni a chi vuole trasformare in rissa una questione seria e a chi brama di accusare di apologia della pirateria gli onesti che vogliono difendere non solo il diritto d’autore ma anche quello del fruitore.

Sarà facile zittire le iniziative sensate, come il Creative Commons e il fair use, etichettandole come pro-pirateria, sovversive, anarco-insurrezionaliste, antiberlusconiane e quant’altro, senza bisogno di dimostrare che lo stato delle cose attuale causi danni ad autori e artisti. Senza fermarsi a chiedere quanta pubblicità gratuita ha avuto Lady Gaga da Internet o come mai, se siamo tutti così pirati, Avatar o Il Signore degli Anelli incassano miliardi di euro. Verrà dimostrata invece una sola cosa: che i governi (e, in misura minore, i grandi editori) non hanno la più pallida idea di come funzioni Internet e sono mentalmente fermi all’Ottocento sia con il loro modello di governo, sia con il loro modello di business. Ne pagheranno le conseguenze.

A mio avviso ci sono due modi per far fallire in modo elegante e civile quest’ennesimo giro di giostra. Il primo è sommergere l’Agcom di segnalazioni di presunte violazioni. Noi siamo in tanti; loro sono in pochi. Basta qualche decina di migliaia di segnalazioni per mandare in tilt il sistema e ricordare a questi asini digitali che stanno cercando di vietare al vento di soffiare e stanno ragionando ancora in termini di piombo in tipografia anziché di bit nella Rete. Qualcuno si ricorda, per esempio, l’obbligo di mandare una copia di ogni pubblicazione agli Archivi Nazionali e tutto il panico che fu diffuso quando parve che l’obbligo si dovesse estendere a ogni sito Web? Appunto.

Il secondo è che è ora di studiare invece di strillare. I vari tentativi di censura e oscuramento funzionano soltanto con chi non sa usare Internet e non ha voglia di imparare a usarla come si deve, però poi si lamenta. La resistenza civile ai tentativi di imporre leggi idiote non passa solo dai canali politici e dalla scheda elettorale: passa dal filo dell’ADSL che abbiamo in casa. L’HADOPI francese non è fallita perché i francesi si sono dedicati al denial of service contro i siti delle autorità (come stanno facendo in maniera davvero infantile in queste ore LulzSecItaly e AnonItaly). È stata ridicolizzata perché gli internauti francesi hanno capito che il peer-to-peer è vulnerabile (nel senso che consente un facile monitoraggio) e sono passati ad altri sistemi (come i download diretti tramite Rapidshare, Megaupload, Fileserve, eccetera). È ora di spegnere il teleschermo e di accendere il cervello; di smettere di comprare giornali-spazzatura e diventare tutti hacker.

Ah, già, ma stasera c’è la partita su Inediaset Premium Plus Ultra 3D 4×4 Dolby Surround Ritardante per Lui Stimolante per Lei. Non si può rinviare la rivoluzione di qualche ora?

Canada, i pirati stavolta sono i discografici

Canada, i pirati stavolta sono i discografici

Artisti derubati dalla pirateria musicale: quella dei discografici

Per oltre vent’anni hanno piratato le canzoni degli artisti musicali più noti, da Beyonce a Bruce Springsteen passando per il grande jazzista Chet Baker, lucrando sul loro lavoro senza corrispondere un soldo dei diritti d’autore dovuti. La banda dei cospiratori ha già ammesso la propria colpevolezza, e in tribunale rischia una condanna che prevede un risarcimento minimo di 48 milioni di franchi (32 milioni di euro) ma potrebbe arrivare a 5,8 miliardi di franchi (3,8 miliardi di euro).

Posso farvi i nomi di questi pirati: Sony BMG, EMI Music, Universal Music e Warner Music, nelle rispettive filiali canadesi.

Sì, stavolta i ladri sono proprio le case discografiche, quelle che ci hanno rimbambito di slogan sul non rubare la musica altrui, quelle che hanno lucchettato le canzoni con i sistemi anticopia (DRM) e punito gli acquirenti onesti, quelle che non hanno esitato nel 2006 a infettare i computer dei clienti pur di difendere i propri diritti (usando un rootkit, installato dal sistema anticopia XCP).

In Canada, infatti, dalla fine degli anni Ottanta le case discografiche in questione hanno adottato la prassi di pubblicare, sfruttare e vendere brani musicali senza ottenere preventivamente la specifica licenza e autorizzazione del titolare dei diritti, e senza quindi pagare nulla all’artista, semplicemente promettendo di farlo in seguito. Sì, avete capito bene. Dichiaravano di non essere in grado di individuare il titolare, e i brani orfani venivano messi così in una pending list, una “lista dei sospesi”.

Se in alcuni casi era effettivamente difficile rintracciare i titolari dei diritti, asserire di non essere riusciti a individuare Chet Baker o Bruce Springsteen dopo vent’anni pare invece piuttosto surreale. La lista dei sospesi ha continuato a crescere disinvoltamente negli anni e ora include circa 300.000 canzoni di migliaia di artisti canadesi ed esteri, sui quali Sony, EMI, Universal e Warner hanno lucrato per oltre vent’anni senza corrispondere un soldo.

Ma nel 2008 gli eredi di Chet Baker hanno avviato una causa presso i tribunali dell’Ontario (potete leggerne gli atti), e gli altri artisti si sono associati all’azione legale, instaurando una class action. Le case discografiche stesse hanno già ammesso che la lista dei sospesi indica pagamenti inevasi che secondo loro ammontano ad almeno 50 milioni di dollari canadesi (48 milioni di franchi, 32 milioni di euro). C’è poco da cavillare: l’esistenza della lista di sospesi è di per sé un’ammissione del reato.

A questo importo si aggiungono i risarcimenti previsti dalla legge a carico di chi viola il diritto d’autore, che potrebbero arrivare a 20.000 dollari a canzone violata, per un totale di 6 miliardi di dollari canadesi (5,8 miliardi di franchi, 3,8 miliardi di euro). Cifre enormi, che ironicamente nascono dalle stesse regole usate dalle case discografiche per chiedere milioni di risarcimento dai privati cittadini colti a violare il diritto d’autore usando i circuiti peer to peer. Chi di spada ferisce…

Pirateria e gestori dei media, adattarsi o perire

Pirateria e gestori dei media, adattarsi o perire

Copyright, è ora di rendersi conto che i buoi sono scappati. E hanno vinto

J.K. Rowling, l’autrice della fantastilionaria saga di Harry Potter, ha avuto l’illuminazione: rifiutarsi di produrre una versione digitale legale dei suoi libri non ha impedito che i lettori se ne creassero una propria. Che scoperta.

Ieri sera sulla BBC è andata in onda una nuova, magnifica puntata di Doctor Who (Vincent and the Doctor). Neanche due ore più tardi, era già su Rapidshare, in qualità perfetta, da dove l’ho scaricata ad altissima velocità: ci ho messo meno della durata della puntata stessa. E me la sono vista insieme alla mia famiglia.

Sono impazzito e mi sto autodenunciando pubblicamente per pirateria? No. Qui al Maniero Digitale ricevo legalmente la BBC. Pago un canone a una società di telecomunicazioni (Cablecom) per poterlo fare, e il canone include anche i diritti d’autore: sto quindi scaricando un’opera che ho comunque il diritto di vedere. E la legge svizzera (articolo 19 della Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini) permette il download puro delle opere vincolate da copyright (ma non la loro condivisione indiscriminata). Quindi scaricare Doctor Who da Rapidshare è legale, perché è un semplice scaricamento senza condivisione. A differenza di eMule e affini, dove chi scarica condivide.

Perché lo faccio? Perché per ragioni inconoscibili, da mesi il segnale della BBC via cavo fa schifo ed è spesso inguardabile. Quando è guardabile, è spesso compresso a livelli indecenti che riportano la televisione ai tempi delle gemelle Kessler. E comunque anche quando il segnale è pulito, registro la puntata e la digitalizzo per conservarla in un formato standard e senza DRM, così potrò riguardarmela quando voglio e sul dispositivo che voglio, e le mie figlie potranno fare altrettanto (e le loro figlie pure). Scaricandola da Rapidshare è già perfetta, pulita e in formato digitale, pronta per la visione e l’archiviazione.

In altre parole, il download “pirata” è più efficiente del servizio ufficiale. Non è questione di costi, perché tanto i diritti li pago lo stesso. Non sono uno scroccone. Sono un cliente disposto a pagare una cifra ragionevole per avere un prodotto che apprezza e che vuole sostenere economicamente. E come me ce ne sono molti.

Titolari dei diritti, rassegnatevi. Avete perso e noi abbiamo vinto. Se non offrite il download immediato, efficiente e senza inutili e costosi lucchetti digitali dei vostri prodotti, non farete altro che perdere un’occasione di fare soldi. Perché se vendete un download legale, liberamente fruibile senza acrobazie e senza vincoli a uno specifico dispositivo di lettura, ci saranno tante persone che lo compreranno perché hanno capito che produrre un fumetto, un libro, un film o un telefilm costa tempo e denaro e che gli autori non vivono d’aria. Persone che capiscono che se vogliono nuove puntate del programma che amano, devono mettere una piccola mano al portafogli. Certo, ci saranno anche gli scrocconi: ma ci sono già adesso. Fatevene una ragione.

Se non vendete un’edizione digitale scaricabile, non illudetevi che questo metta freno alla pirateria e che possiate abolire la distribuzione alternativa a colpi di leggine: non fa altro che inimicarvi i potenziali clienti e non è altro che un’occasione di vendita perduta.

Lasciamo perdere i massimi sistemi e la filosofia del diritto d’autore e guardiamo in faccia la realtà: la tecnologia ha ormai messo in mano a chiunque i dispositivi che permettono la duplicazione di qualunque vostra opera, e indietro non si torna, salvo che vogliate mettere una guardia a sorvegliare ogni fotocopiatrice e introdurre il permesso di stato per i masterizzatori. Parliamo di una cosa che capite. Soldi. Che state perdendo. Volete continuare a farlo? Continuate così.

ACTA su Pirate Bay

Il testo dell’accordo segreto sul copyright non è più segreto

Se state seguendo la vicenda dell’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), il nuovo accordo internazionale che è così delicato che è vietato parlarne e non è permesso conoscerne il testo ma mira (fra le altre cose) a rendere illegale ogni tentativo di eludere un lucchetto digitale (DRM) e a trasformare i provider in poliziotti della Rete, è scaricabile tramite The Pirate Bay. A questo serve il peer-to-peer: a evitare che i governi abusino dei propri poteri e decidano scavalcando il cittadino.

Maggiori info su ACTA sono su Ars Technica, La Quadrature du Net (che ne offre un PDF parziale), Electronic Frontier Foundation e New York Times.

Svizzera: nuova legge sull’anticopia da abolire?

Svizzera: nuova legge sull’anticopia da abolire?

Petizione contro la nuova legge “pericolosa” sul diritto d’autore in Svizzera

Non capita spesso che la Svizzera balzi agli onori della cronaca informatica, ma è già la seconda volta che la madre di tutti i blog, BoingBoing.net, si occupa della nuova legge svizzera sul diritto d’autore. Anche Slashdot, altro sito di riferimento mondiale degli internauti, ha discusso la questione.

E’ stata infatti avviata una petizione (disponibile anche in versione italiana e tedesca) che ambisce ad abrogare, secondo il diritto referendario svizzero, questa nuova legge che promette di essere estremamente controversa.

Non si tratta della solita raccolta di “firme” cara a tanti appelli: la procedura proposta comporta infatti la raccolta di 50.000 vere e proprie firme fisiche, da apporre su moduli cartacei e da far controllare dal comune di residenza dei firmatari.

La petizione propone di abrogare l’attuale legge, “votata il 5 ottobre dal Parlamento e dal Consiglio Nazionale senza praticamente alcuna resistenza”, perché (dice la petizione) “aiuta decisamente l’applicazione di misure di protezione dalla copia. Secondo noi, queste misure non hanno nessuna utilità per i consumatori e di fatto finiranno per danneggiare anche i produttori di materiale audio/video”.

Sul fatto che i sistemi anticopia siano da contrastare non c’è dubbio: le esperienze di altri paesi dimostrano che sono del tutto inutili come strumento di lotta alla pirateria e soprattutto costituiscono un intralcio ai consumatori legittimi (quando non li infettano direttamente). Non per nulla le case discografiche hanno da tempo sperimentato e poi abbandonato le protezioni anticopia. E non c’è come far infuriare un cliente pagante, che non riesce a vedere il proprio DVD regolarmente acquistato, per spingerlo fra le braccia dei pirati.

Tuttavia il testo della nuova legge svizzera, consultabile come PDF anche in italiano, non sembra coincidere con la contestazione mossa dagli autori della petizione. Secondo la petizione, l’articolo 39a sarebbe liberticida per queste ragioni:

“Questo è il significato delle nuove norme: può essere legale copiare opere se si rientra nei limiti dell’utilizzo legale delle stesse, anche se richiede di aggirare misure di protezione (comma 4). Tuttavia, è illegale distribuire un mezzo per aggirare le misure, e addirittura menzionarlo (comma 3). Come si può pensare che un consumatore possa mettere in atto il suo diritto a copiare un’opera legalmente, se nessuno può aiutarlo ad ottenere i mezzi tecnici per farlo?”

La critica fatta dalla petizione, insomma, è che la legge finirebbe per impedire anche la discussione tecnica legittima. Se per esempio dicessi a un amico o raccontassi in un articolo come ho usato il mio Mac oppure MacTheRipper per copiare un mio CD o DVD protetto da un sistema anticopia, allo scopo di caricarlo sul mio lettore audio/video per uso personale, secondo gli autori della petizione sarei punibile (comma 3). Anzi, questo stesso articolo sarebbe una violazione della legge perché menziona un “mezzo per aggirare le misure”.

Un altro esempio: se descrivessi una falla colossale in un sistema anticopia, scoperta da un ricercatore, sarei ancora in volazione della nuova legge svizzera. Questo sopprimerebbe, di fatto, la libera discussione tecnica. Non si potrebbero più smascherare i venditori di fumo anticopia.

Ma è davvero così? L’articolo 39a della legge, infatti, recita (le evidenziazioni sono mie):

Art. 39a (nuovo) Protezione dei provvedimenti tecnici

1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.

2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

3 E’ vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che, a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata e che:

a. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci; o

b. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.

Ci sarebbe, insomma, il prerequisito dello scopo di lucro: cosa che in una discussione tecnica, o nella condivisione di informazioni fra amici o colleghi, non avviene. Sono esclusi anche i prodotti (hardware o software) che hanno altre funzioni oltre a quella di elusione, per cui un masterizzatore non è vietato. Non è vietato neanche aggirare i codici regionali dei propri DVD, per poterli vedere sul proprio computer o per vedere quelli acquistati all’estero in zone diverse dalla propria: un lettore multizona non ha lo scopo prevalente di eludere.

Inoltre il quarto comma esclude esplicitamente il divieto di elusione se l’elusione viene fatta per usi legali, e l’ultima volta che ho controllato, in Svizzera era ancora legale copiare un proprio CD per caricarlo sul proprio iPod. In tal caso, non sarebbe affatto vero che “nessuno può aiutarlo [il consumatore] ad ottenere i mezzi tecnici per farlo” come afferma la petizione.

Ma un blog come questo, nel quale compare pubblicità, potrebbe essere considerato fonte di lucro (con Adsense ci pago giusto le bollette di Internet, per cui “lucro” è una parola grossa, ma fa niente), e qui si entrerebbe davvero in un campo minato.

Per questo sto contattando gli esperti di settore per saperne di più: nel frattempo, vale la pena di organizzare una discussione in merito, perché i veri limiti del diritto d’autore e dei diritti dei fruitori sono poco conosciuti, e soprattutto in Svizzera c’è il rischio di credersi pirati quando non lo si è e di esserlo senza saperlo.

Megamulta musicale: 24 canzoni costano 220.000 dollari

Megamulta musicale: 24 canzoni costano 220.000 dollari

Sentenza shock antipirateria: meritata, ma rischia di essere un boomerang inutile

Questo articolo vi arriva grazie alle gentili donazioni di “crsl” e “gabritech”. L’articolo è stato aggiornato dopo la pubblicazione iniziale.

Il 4 ottobre scorso una trentenne del Minnesota, Jammie Thomas (nella foto, tratta da News.com), madre single di due figli, è stata dichiarata colpevole di violazione del diritto d’autore da un tribunale del suo stato: per aver offerto in condivisione su Kazaa ventiquattro canzoni senza il permesso dei titolari, dovrà pagare una multa di 222.000 dollari (155.000 euro, 260.000 franchi svizzeri), più 60.000 dollari di spese legali. La Thomas ha già deciso di appellare la sentenza.

E’ il primo caso riguardante il file sharing che finisce davanti a una giuria negli Stati Uniti. La RIAA, l’associazione dei discografici statunitensi che ha promosso la causa, esulta. Per una trentenne che guadagna 36.000 dollari l’anno, la multa è una mazzata micidiale. Però, a costo di andare controcorrente e di attirarmi gli strali di una buona fetta della comunità di Internet, devo dire una cosa: Jammie Thomas se l’è cercata e la RIAA ha ragione.

La posizione della Thomas è infatti indifendibile, se non legalmente (ci sono dei possibili cavilli) perlomeno moralmente. Non ha scambiato canzoni altrimenti irreperibili, per cui non ha la scusante di dire che non aveva altro modo di arricchirsi culturalmente o tutelare una parte di cultura che rischiava il dimenticatoio: è andata su Kazaa a scambiare Aerosmith, Green Day, e Guns N’ Roses (*). Tutta musica che poteva andare a comperare in negozio o su Internet o scaricare dai siti legali. Il principio che ho spesso invocato anch’io, quello della pirateria a scopo di difesa della cultura dalle manipolazioni dei discocinematografici, qui non si applica.

(*) questa è la grafia corretta ufficiale del nome della band, in contrasto con le regole dello spelling inglese che vorrebbero la doppia elisione (da and a ‘n’). Grazie ad Alessandro per la segnalazione.

Non può neanche dire che voleva avere una versione priva di lucchetti DRM di queste canzoni, perché i CD che le contengono sono senza DRM (o se l’hanno, è un DRM facilmente eludibile) e i siti legali le offrono anche in versione MP3 pulita, senza lucchetti.

Ma la faccenda non è così semplice. Come nota giustamente The Register, molta gente va su Internet, ed è disposta a pagare un abbonamento al proprio provider, proprio perché allettata dall’idea di scaricare film e musica a scrocco. Le pubblicità dei provider giocano spesso ambiguamente sull’attrattiva del file sharing indiscriminato: avete mai visto una réclame che dica “potrete scaricare musica e film” specificando “dai siti legalmente autorizzati”?

Anzi, si potrebbe dire che i maggiori profittatori della pirateria non sono gli utenti, ma i provider, che grazie all’attrattiva dello scaricamento a scrocco vendono più abbonamenti e intascano sempre, anche quando l’utente passa ore su eMule e alla fine si trova bloccato in coda senza riuscire a scaricare nulla (o scarica e alla fine si trova con una patacca). E i provider sanno benissimo a cosa servono i loro abbonamenti e allestiscono campagne di marketing di conseguenza. Suvvia, non ditemi che le offerte di ADSL da 20 megabit in download servono per sfogliare meglio la Wikipedia.

Ma i provider non sono stati toccati dal clamore e dall’indignazione che hanno accompagnato questa sentenza statunitense. Chiediamoci perché. Nel frattempo, ci sono alcune considerazioni tecniche sul caso Thomas che vale la pena di conoscere per sapere come regolarsi personalmente e che sono segnalate da Declan McCulloch di News.com.

Innanzi tutto, possiamo esaminare parte degli atti della causa. Veniamo a sapere che la RIAA è riuscita ad associare alla Thomas un nome utente e un indirizzo IP unico, cosa non sempre possibile con certe configurazioni di rete: a uno stesso indirizzo IP aziendale, per esempio, possono corrispondere molti utenti, per cui è difficile attribuire la colpa a una persona specifica.

La Thomas si è inoltre incastrata da sola usando lo stesso nick “tereastarr” sia su Kazaa, sia nel proprio indirizzo di e-mail su Hotmail. Questo ha reso insostenibile, agli occhi della giuria popolare, la difesa della Thomas, che sosteneva di poter essere stata vittima di uno spoofing dell’indirizzo IP (qualcuno avrebbe fatto finta di essere lei su Internet simulando di avere il suo stesso indirizzo IP).

Inoltre la Thomas è stata colta a mentire sulla data in cui ha cambiato il proprio disco rigido: lei diceva di averlo fatto nel 2004, ma in realtà l’ha fatto nel 2005, guarda caso un mese dopo aver ricevuto dalla RIAA un SMS di avviso. E’ probabile che la giuria abbia interpretato questa falsa testimonianza e questa sostituzione come un tentativo della Thomas di coprire le proprie tracce.

C’è poi una parte giuridica importante: il giudice ha chiarito alla giuria che lo scaricamento non autorizzato di brani musicali è una violazione del diritto esclusivo di riproduzione e che mettere a disposizione di chiunque questi brani (in questo caso tramite un circuito P2P) è una violazione di un altro diritto esclusivo, quello di distribuzione, e costituisce violazione anche se non è stata dimostrata l’effettiva distribuzione.

Quest’ultima è la novità importante, che perlomeno nel sistema giuridico statunitense costituisce un precedente molto forte. Il solo fatto di mettere a disposizione è già una violazione: non occorre che qualcuno scarichi dal computer dell’accusato. E come nota McCullogh, non è il primo precedente in merito.

Ma nonostante tutto, questa sentenza rischia di essere un autogol per i discografici. Innanzi tutto ci sono i costi: difficilmente la Thomas riuscirà a pagare la multa, e le spese legali della RIAA per questa causa e le decine di migliaia di altre patteggiate, fallite o in corso, sono elevatissime. Secondo l’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), sono state intraprese 50.000 azioni legali in 18 paesi, con sanzioni medie di circa 2000 euro. E intanto negli USA l’industria del disco (intesa come disco fisico, non come download legale) è crollata da 15,3 miliardi di euro nel 2001 a 4,1 nel 2006.

E poi c’è l’entità delle sanzioni, che farà indignare anche molte persone che in linea di principio sono d’accordo sull’illegalità della pirateria. E’ giusto che ci si possa trovare con la vita rovinata economicamente soltanto per aver scambiato sul P2P ventiquattro canzoni?

Non solo: poteva andare molto peggio. Secondo il Copyright Act statunitense, la giuria avrebbe potuto infliggere una sanzione variabile da un minimo di 750 dollari a più di 30.000 per ogni violazione (ossia per ogni canzone piratata), che possono salire a 150.000 dollari se si dimostra l’intenzionalità della violazione. In questo caso, la giuria ha scelto un importo di 9250 dollari a canzone, ma poteva arrivare a 3,6 milioni di dollari. Sempre per 24 canzoni, l’equivalente di due album.

Sarà un autogol per i discografici non solo perché si potrà giocare sentimentalmente sul cliché della giovane madre single spennata dagli avvoltoi del disco mentre Elton John o Robbie Williams incassano cifre da nababbi, ma anche perché c’è un fatto molto semplice che la RIAA involontariamente sottolinea.

Questo è il primissimo caso di sentenza inflitta da una giuria, e il numero di azioni legali conclusesi con ammende o risarcimenti è bassissimo. Il che significa che in quasi dieci anni di musica scambiata online (Napster è del 1999), miliardi di atti di pirateria sono rimasti impuniti. Tuttora, le probabilità di finire nelle maglie della giustizia del copyright sono minori di quelle di essere colpiti da un fulmine. Specialmente se si prendono delle precauzioni decenti e non si è sfrontati come lo è stata la Thomas (diamine, se proprio voleva scroccare i Green Day, poteva farsi prestare un CD da un amico o registrarli dalla radio o dalla TV: sarebbe stata imprendibile).

E per questo, nonostante lo spauracchio di multe salatissime, gli utenti se ne fregano di sentenze come queste, perché pensano (e non a torto) che tanto a loro non succederà. Secondo i dati del servizio di statistica BigChampagne, il numero di utenti P2P che scambiano materiale non liberamente distribuibile si è quasi triplicato dal 2003, quando la RIAA ha iniziato a prendere di mira i singoli utenti.

Nel frattempo, è già nata una colletta per Jammie, con tanto di sito e video Youtube, per finanziare quela che viene presentata come una lotta contro “le grandi case discografiche” che fanno “bullismo e intimidazione”.

Fonti: The Register, News.com, News.com, Minnesota Public Radio, Yahoo.

Rapporto: il file sharing aiuta a vendere

Rapporto: il file sharing aiuta a vendere

La pirateria online fa bene agli artisti famosi, parola di chi raccoglie i diritti

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The Long Tail of P2P, un rapporto preparato per conto della PRS for Music, una società britannica che riscuote i diritti d’autore per conto degli artisti, arriva a conclusioni sorprendenti sul ruolo della pirateria e del file sharing per quanto riguarda la musica, ponendosi in netto contrasto con le asserzioni dell’industria discocinematografica che paventa perdite colossali e reclama leggi che la tutelino maggiormente (come la recente legge-ghigliottina francese che ho commentato qui).

Secondo il rapporto, infatti, il file sharing non solo non causa danni, ma aiuta gli artisti famosi a diventare ancora più famosi. Di conseguenza, i circuiti di condivisione andrebbero visti come nuovi canali radiotelevisivi anziché come nemico da combattere. Una visione che non mancherà di far discutere, anche perché è supportata da dati piuttosto ben documentati.

Quello che colpisce del rapporto è che non si tratta in realtà di una presa di posizione pro o contro la pirateria, ma di un’analisi di un altro tema, quello della “coda lunga”. Le questioni piratesche emergono come conseguenza secondaria.

La “coda lunga”, o long tail nella dizione originale coniata da Chris Anderson in un articolo di Wired nel 2004, è la teoria secondo la quale quando i costi di duplicazione, magazzino e distribuzione scendono quasi a zero, diventa commercialmente sostenibile vendere poche copie di ciascun prodotto (la coda lunga della distribuzione delle vendite) anziché concentrarsi su pochi prodotti con un alto volume di vendite. I fondi di catalogo diventano vendibili anziché finire al macero. Questa ricchezza di scelta senza precedenti dovrebbe, secondo la teoria, portare orde di utenti ad acquistare prodotti rari ed ampliare i propri orizzonti di scelta.

Non è così, secondo il rapporto della PRS. Ci sono poche prove dell’idea che la coda più lunga in assoluto, ossia la ricchezza di repertorio sterminata offerta dai circuiti di file sharing, spinga grandi quantità di utenti a consumare e acquistare musica più eterogenea, scoprendo nuove band. Invece i titoli più scaricati nei circuiti di file sharing sono gli stessi che vengono maggiormente venduti nei negozi. Di coda lunga c’è solo una traccia molto esigua.

Il motivo di questo comportamento degli utenti è, paradossalmente, l’eccesso di scelta. La maggior parte della gente non ha tempo di spulciarsi cataloghi sterminati di musica alla ricerca di canzoni che potrebbero risultare interessanti, e alla fine si viene influenzati da quello che gli altri media propongono e dalla musica ascoltata dagli amici. C’è una nuova nicchia di utenti che ascoltano musica che prima non avrebbero potuto scoprire, ma è numericamente poco significativa. In altre parole, il file sharing rende più famosi i già famosi.

Famosi non vuol dire ricchi, beninteso: ma questi dati possono essere letti anche con un’altra chiave. Le canzoni maggiormente scaricate restano le più vendute nonostante siano, appunto, massicciamente scaricate. Certo c’è stata una forte contrazione delle vendite: “un mercato musicale che un tempo alimentava vendite nei primi sette giorni anche di due milioni di copie per un album al primo posto in classifica (solo negli USA) ora produce album che arrivano a molto meno di metà di quel numero”, nota il rapporto.

Ma il rapporto nota anche l’inefficacia delle misure repressive prese fin qui: “Vediamo chiare prove di un nesso fra cambiamenti (aumenti o diminuzioni) dell’attività globale di file sharing e periodi di liti legali o di legiferazione? La risposta pare essere di no”.

E di fronte a questi fatti, le argomentazioni sui danni catastrofici prodotti dalla pirateria musicale e sulla necessità di arrivare a leggi draconiane per reprimerla non sembrano più così intuitive ed evidenti.

Debutto come editore di me stesso

Debutto come editore di me stesso

C’è ancora bisogno delle case editrici?

Oggi ho completato un esperimento durato parecchi mesi: scrivere e pubblicare un libro senza ricorrere a una casa editrice. Non che io abbia qualcosa contro le case editrici in quanto tali, per carità. Hanno un ruolo fondamentale nel distribuire i libri e far conoscere i loro autori.

Però mi hanno sfiancato i loro tempi tecnici lunghissimi, le sofferte reimpaginazioni malfatte, le revisioni arbitrarie (non dimenticherò mai la mia citazione di Neuromancer che divenne New Romancer, manco avessi scritto un libro sulla musica anni 80) e le modifiche scriteriate dettate dall’ufficio marketing. E’ (anche) per questo che non pubblico più libri da tempo.

Così ho cercato una soluzione che mi permettesse di riprendere il controllo completo del processo di produzione, dall’impaginazione (fattibile anche con OpenOffice.org) alla grafica alla tiratura alla scelta del formato, e di evitare che altri mettessero mano al mio testo senza chiedermelo. Non che io sia infallibile, ma visto che il nome in copertina è il mio, se ci devono essere errori, che siano almeno colpa mia. Ho cercato anche una soluzione rapida, adatta ai tempi di oggi, del tipo “io ti mando il PDF e tu entro una settimana mi mandi il libro stampato”.

Dopo aver esaminato vari siti di editoria istantanea o self-publishing, fra cui il popolare Lulu.com, ho scelto Ilmiolibro.it, presso il quale ho messo in vendita (a prezzo di costo, 9,30 euro) Zerobubbole Pocket, il libro che ho scritto con il Gruppo Undicisettembre per segnalare gli oltre 110 errori del video Zero di Giulietto Chiesa e Franco Fracassi: quello che sostiene una contraddittoria miscela di teorie di complotto intorno agli attentati dell’11 settembre 2001.

Mi serviva un testo pronto, non troppo lungo, con un po’ d’immagini e di formattazione complessa, e avevo pronto quello, così l’ho reimpaginato per il formato pocket, ho generato il PDF, e in un battibaleno ho ottenuto il libro: un oggetto tangibile, a colori e in un pratico formato tascabile, che si può ordinare online e arriva per posta comodamente a casa. Dopo tanti PDF e blog, la sensazione tattile di vedersi fra le mani il frutto delle proprie fatiche letterarie diventa straordinariamente appagante. O forse sono io che sono feticista.

Il testo del libro è comunque disponibile in formato PDF gratuito, con licenza Creative Commons, per chi preferisce risparmiare e rinunciare alla comodità e al piacere di sfogliare la carta o vuole effettuare ricerche nel testo, ed è sfogliabile direttamente qui sotto grazie a Scribd.

Se l’esperimento piacerà a voi quanto è piaciuto a me, riprenderò a scrivere e pubblicare libri sui vari argomenti che ho seguito in questi anni: dai diritti digitali all’obsolescenza dei formati alle nuove tecniche di giornalismo online alle bufale grandi e piccole. I prossimi progetti, già in cantiere, riguardano lo sbarco sulla Luna e le famigerate “scie chimiche”. Fatemi sapere.

Di Zerobubbole Pocket esiste anche una traduzione francese, Zéro Pointé, liberamente scaricabile e realizzata dai colleghi Jérôme Quirant e Rudy Reichstadt dei siti francesi di debunking Conspiracywatch.info e Bastison.net, dato che il video di Chiesa e Fracassi è stato presentato anche in Francia.

Self-publishing all’atto pratico

Iscriversi a Ilmiolibro.it è gratuito. Si crea un account e si caricano i propri testi (come PDF, se volete il controllo totale dell’impaginazione, o in altri formati, compreso Word). La copertina va caricata separatamente come immagine grafica, se ne volete una personalizzata; altrimenti potete scegliere dai modelli predefiniti offerti dal sito. Si possono scegliere vari formati, immagini a colori o in bianco e nero, e copertine rigide o morbide. Soprattutto, trattandosi di un servizio di stampa, non c’è alcuna cessione di diritti: quello che scrivete resta vostro, e vi limitate a dare a Ilmiolibro.it il permesso di stampare e vendere il vostro testo.

Vendere, appunto: bisogna quindi dare le coordinate bancarie del conto sul quale si vogliono ricevere i guadagni delle (eventuali) vendite. Potete scegliere un prezzo a piacere, purché sia pari o superiore al prezzo minimo di produzione definito dal sito. Un libro pocket di 88 pagine con illustrazioni a colori, come ho scelto io, viene a costare appunto 9,26 euro (che ho portato a 9,30 per far cifra tonda) oppure circa 5 euro in bianco e nero. Ilmiolibro.it offre un pratico servizio di preventivazione online automatico.

Tutto molto bello, ma i problemi ci sono. La formula d’acquisto è un po’ disincentivante, perché per comperare bisogna creare un account: lo fanno molti siti, ma è ridicolo. E’ come se andassi in libreria e mi chiedessero la carta d’identità per comperare un libro.

Poi c’è il costo di spedizione. Si va a peso, per cui si pagano 5,95 euro più IVA per le spedizioni fino a un chilo. Questo significa che una singola copia di un libro come Zerobubbole Pocket, spedita a casa, passa da 9,30 a circa 15 euro. E’ vero che il costo di spedizione può essere spalmato su più libri, come si fa per gli acquisti presso Amazon e simili, e c’è la comodità di non dover uscire a cercare nelle librerie, ma è comunque un discreto ostacolo. Per un aspirante editore di se stesso conviene forse farsi spedire a casa un certo numero di copie e poi venderle in occasione di apparizioni pubbliche.

L’interfaccia di Ilmiolibro.it è un po’ complessa e inflessibile: soprattutto non consente ripensamenti una volta che si è cliccato su “visto si stampi” (etichetta ingannevole, dato che in realtà non viene stampato nulla ma semplicemente si fissa il contenuto del libro). A differenza di Scribd, Ilmiolibro.it non consente di caricare una versione aggiornata o corretta del testo: occorre creare da capo una nuova edizione. Questo può falsare le classifiche di vendita.

Un altro aspetto curioso è che quando qualcuno effettua un acquisto, i suoi dati (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale) vengono comunicati all’autore. Non capisco quale sia l’utilità di questa misura piuttosto invadente.

Funzionerà il self-publishing, o è solo un esercizio di vanità? Non lo so: molti servizi online sono nati come sfoghi di vanità personali e poi sono maturati diventando qualcosa di diverso. E’ anche per questo che sto facendo l’esperimento. E’ sicuramente un canale di comunicazione in più, che permette di raggiungere chi è refrattario ai lettori digitali di libri e in generale alla lettura online. Un libro di carta si porta in spiaggia senza problemi, un Kindle meno. E’ un servizio molto comodo per piccole tirature di manualistica da realizzare in tempi stretti.

Di certo, però, non risolve il problema fondamentale di ogni autore: farsi conoscere. Ed è questo, probabilmente, il ruolo che avranno in futuro gli editori, non più consumatori di carta, ma selezionatori e promotori di talenti. A patto di sapersi adeguare ai tempi che cambiano.

DMCA svizzero, niente panico

Aggiornamento sulla petizione anti-copyright svizzera

Pochi giorni fa ho scritto un articolo sulla petizione promossa da un sito svizzero contro la nuova legge sul diritto d’autore, che vari siti di spicco avevano segnalato come un “DMCA svizzero” liberticida e “brutale” (per usare l’espressione scelta da Boingboing.net).

Ho contattato via e-mail e telefonicamente Florian Bösch, lo sviluppatore web autore della petizione, e Mauro Osenda della SUISA (già ospite telefonico del Disinformatico alla radio la settimana scorsa). Ne è venuto fuori un articolo per The Register che riassumo qui.

Secondo Bösch, il problema sta nel modo in cui è formulato il comma 3 dell’articolo 39a della legge, perché è interpretabile in due modi. Ecco il testo integrale del comma:

3. È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:

  1. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
  2. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o
  3. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

Secondo Bösch, si può intendere che la specificazione “a scopo di lucro” si riferisce a tutte le azioni descritte, e in tal caso non c’è problema: il comma 4 prevede infatti che l’elusione del DRM per scopi legali non è vietata.

4. Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.

Resterebbero intatti i diritti del consumatore di eludere qualsiasi DRM per esempio per consentire l’accesso nelle bibloteche e per uso personale (ripping, format shifting) dei propri download digitali, CD e DVD. Continuerebbe ad essere ammesso prendere un proprio DVD ed eluderne i lucchetti digitali per poterlo vedere sul proprio computer o lettore portatile o scaricare una canzone lucchettata da iTunes e craccarla per ascoltarla su un lettore Mp3 di marca diversa da Apple.

Ma c’è anche la seconda interpretazione: sarebbe “vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare… dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi”, a prescindere dallo scopo di lucro; e separatamente sarebbe vietato anche possederli a scopo di lucro.

Interpretazione cavillosa? Può darsi: ma se venisse adottata, comporterebbe il divieto totale in Svizzera di fabbricare, diffondere o anche soltanto segnalare sistemi o tecniche per eludere il DRM. Persino discutere dei sistemi anticopia sarebbe proibito, e un articolo come questo farebbe di me un criminale. Allora sì che varrebbe l’aggettivo di “brutale”.

Faccio un piccolo test: cito dall’articolo un’istruzione per eludere un sistema anticopia e vediamo che succede.

una tecnica incredibilmente semplice per scavalcare gran parte delle protezioni anticopia, che richiede soltanto un pennarello e una mano ferma. In sostanza, nei dischi protetti con sistemi come Cactus Data Shield 100/200 e KeyAudio c’è una traccia, la più esterna, che contiene la chiave della protezione. Inclinando opportunamente il disco si vede a occhio nudo lo stacco fra la traccia esterna e il resto del disco. E’ sufficiente coprire questa traccia esterna con un tratto di pennarello scuro indelebile per rendere il disco perfettamente leggibile (e di conseguenza copiabile) in un lettore di CD per computer.

Se vengono ad arrestarmi, portatemi un po’ di focaccia in gattabuia, mi raccomando!

Mauro Osenda dubita di questa seconda interpretazione. E anche se uno sfigato blogger svizzero a caso pubblicasse un articolo su come eludere il DRM in un blog che ospita pubblicità e quindi potrebbe ricadere nel caso dello scopo di lucro, Osenda ritiene sia improbabile che vi sarebbero conseguenze legali, per via della mancanza di precedenti che facciano giurisprudenza; ma finché non c’è una pronunciamento delle autorità legali, dice, non si può essere assolutamente certi, e la cosa potrebbe richiedere anni.

Anni nei quali, prosegue Osenda, il problema potrebbe essersi risolto da solo, perché l’industria dello spettacolo sta gradatamente abbandonando il DRM. I discografici l’hanno già fatto, sia pure con grande fatica e dopo aver collezionato figuracce; i cinematografici non hanno ancora assimilato il concetto.

Non solo: in virtù della tradizione svizzera di concordare le leggi fra tutte le parti interessate, le associazioni dei consumatori sono state coinvolte nel processo di formazione della legge, che è durato anni. Se ci fossero stati pericoli come quelli descritti dalla petizione, sarebbero emersi già da tempo.

Valida o meno, la petizione è comunque utile, perché ha sollevato la questione del diritto d’autore e dei diritti del consumatore, che finora aveva avuto ben poca attenzione da parte dei media.