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Canada, i pirati stavolta sono i discografici

Canada, i pirati stavolta sono i discografici

Artisti derubati dalla pirateria musicale: quella dei discografici

Per oltre vent’anni hanno piratato le canzoni degli artisti musicali più noti, da Beyonce a Bruce Springsteen passando per il grande jazzista Chet Baker, lucrando sul loro lavoro senza corrispondere un soldo dei diritti d’autore dovuti. La banda dei cospiratori ha già ammesso la propria colpevolezza, e in tribunale rischia una condanna che prevede un risarcimento minimo di 48 milioni di franchi (32 milioni di euro) ma potrebbe arrivare a 5,8 miliardi di franchi (3,8 miliardi di euro).

Posso farvi i nomi di questi pirati: Sony BMG, EMI Music, Universal Music e Warner Music, nelle rispettive filiali canadesi.

Sì, stavolta i ladri sono proprio le case discografiche, quelle che ci hanno rimbambito di slogan sul non rubare la musica altrui, quelle che hanno lucchettato le canzoni con i sistemi anticopia (DRM) e punito gli acquirenti onesti, quelle che non hanno esitato nel 2006 a infettare i computer dei clienti pur di difendere i propri diritti (usando un rootkit, installato dal sistema anticopia XCP).

In Canada, infatti, dalla fine degli anni Ottanta le case discografiche in questione hanno adottato la prassi di pubblicare, sfruttare e vendere brani musicali senza ottenere preventivamente la specifica licenza e autorizzazione del titolare dei diritti, e senza quindi pagare nulla all’artista, semplicemente promettendo di farlo in seguito. Sì, avete capito bene. Dichiaravano di non essere in grado di individuare il titolare, e i brani orfani venivano messi così in una pending list, una “lista dei sospesi”.

Se in alcuni casi era effettivamente difficile rintracciare i titolari dei diritti, asserire di non essere riusciti a individuare Chet Baker o Bruce Springsteen dopo vent’anni pare invece piuttosto surreale. La lista dei sospesi ha continuato a crescere disinvoltamente negli anni e ora include circa 300.000 canzoni di migliaia di artisti canadesi ed esteri, sui quali Sony, EMI, Universal e Warner hanno lucrato per oltre vent’anni senza corrispondere un soldo.

Ma nel 2008 gli eredi di Chet Baker hanno avviato una causa presso i tribunali dell’Ontario (potete leggerne gli atti), e gli altri artisti si sono associati all’azione legale, instaurando una class action. Le case discografiche stesse hanno già ammesso che la lista dei sospesi indica pagamenti inevasi che secondo loro ammontano ad almeno 50 milioni di dollari canadesi (48 milioni di franchi, 32 milioni di euro). C’è poco da cavillare: l’esistenza della lista di sospesi è di per sé un’ammissione del reato.

A questo importo si aggiungono i risarcimenti previsti dalla legge a carico di chi viola il diritto d’autore, che potrebbero arrivare a 20.000 dollari a canzone violata, per un totale di 6 miliardi di dollari canadesi (5,8 miliardi di franchi, 3,8 miliardi di euro). Cifre enormi, che ironicamente nascono dalle stesse regole usate dalle case discografiche per chiedere milioni di risarcimento dai privati cittadini colti a violare il diritto d’autore usando i circuiti peer to peer. Chi di spada ferisce…

La BBC fustigata dai discografici: fa concorrenza sleale

Le principali etichette di musica classica si infuriano contro la BBC

Secondo il giornale inglese The Independent, le case discografiche specializzate in musica classica sono infuriate con la BBC perché ha consentito lo scaricamento gratuito delle nove sinfonie di Beethoven.

Le sinfonie sono state scaricate oltre un milione di volte durante il periodo per il quale sono state messe a disposizione in formato MP3 senza protezioni (ma con una licenza che ne vieta la ridistribuzione).

Secondo il giornale, “l’iniziativa ha fatto infuriare i capi delle principali etichette di musica classica, che sostengono che l’offerta mina il valore della musica e che eventuali ulteriori offerte costituirebbero concorrenza sleale.”

Calma un attimo. La BBC ha pagato un’orchestra per eseguire le sinfonie. Lo spartito di Beethoven è fuori dai vincoli del diritto d’autore e quindi chiunque lo può suonare. Secondo il diritto d’autore, quindi, la BBC ha piena facoltà di suonare Beethoven, e oltretutto se le va ha piena facoltà anche di offrire gratuitamente la propria esecuzione. Il diritto d’autore lo consente. Non c’è scritto da nessuna parte che si debba vendere la propria opera: il diritto d’autore dice semplicemente che il titolare dei diritti può disporre dell’opera a proprio piacimento e ne è padre-padrone.

Olretutto, se offrire musica gratuitamente è “concorrenza sleale”, allora anche un telegiornale offerto dalla BBC è “concorrenza sleale” rispetto all’informazione a pagamento dei canali commerciali? Le medicine e le cure dispensate dal servizio sanitario nazionale sono “concorrenza sleale” rispetto alle farmacie e alle cliniche private?

O invece permettere di scaricare Beethoven avvicinerà più gente alla musica classica, che quindi sarà più incentivata a comperare CD (qualitativamente molto superiori a un MP3)?

Ancora una volta, i discografici hanno perso un’occasione per starsene zitti.

Pirateria e gestori dei media, adattarsi o perire

Pirateria e gestori dei media, adattarsi o perire

Copyright, è ora di rendersi conto che i buoi sono scappati. E hanno vinto

J.K. Rowling, l’autrice della fantastilionaria saga di Harry Potter, ha avuto l’illuminazione: rifiutarsi di produrre una versione digitale legale dei suoi libri non ha impedito che i lettori se ne creassero una propria. Che scoperta.

Ieri sera sulla BBC è andata in onda una nuova, magnifica puntata di Doctor Who (Vincent and the Doctor). Neanche due ore più tardi, era già su Rapidshare, in qualità perfetta, da dove l’ho scaricata ad altissima velocità: ci ho messo meno della durata della puntata stessa. E me la sono vista insieme alla mia famiglia.

Sono impazzito e mi sto autodenunciando pubblicamente per pirateria? No. Qui al Maniero Digitale ricevo legalmente la BBC. Pago un canone a una società di telecomunicazioni (Cablecom) per poterlo fare, e il canone include anche i diritti d’autore: sto quindi scaricando un’opera che ho comunque il diritto di vedere. E la legge svizzera (articolo 19 della Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini) permette il download puro delle opere vincolate da copyright (ma non la loro condivisione indiscriminata). Quindi scaricare Doctor Who da Rapidshare è legale, perché è un semplice scaricamento senza condivisione. A differenza di eMule e affini, dove chi scarica condivide.

Perché lo faccio? Perché per ragioni inconoscibili, da mesi il segnale della BBC via cavo fa schifo ed è spesso inguardabile. Quando è guardabile, è spesso compresso a livelli indecenti che riportano la televisione ai tempi delle gemelle Kessler. E comunque anche quando il segnale è pulito, registro la puntata e la digitalizzo per conservarla in un formato standard e senza DRM, così potrò riguardarmela quando voglio e sul dispositivo che voglio, e le mie figlie potranno fare altrettanto (e le loro figlie pure). Scaricandola da Rapidshare è già perfetta, pulita e in formato digitale, pronta per la visione e l’archiviazione.

In altre parole, il download “pirata” è più efficiente del servizio ufficiale. Non è questione di costi, perché tanto i diritti li pago lo stesso. Non sono uno scroccone. Sono un cliente disposto a pagare una cifra ragionevole per avere un prodotto che apprezza e che vuole sostenere economicamente. E come me ce ne sono molti.

Titolari dei diritti, rassegnatevi. Avete perso e noi abbiamo vinto. Se non offrite il download immediato, efficiente e senza inutili e costosi lucchetti digitali dei vostri prodotti, non farete altro che perdere un’occasione di fare soldi. Perché se vendete un download legale, liberamente fruibile senza acrobazie e senza vincoli a uno specifico dispositivo di lettura, ci saranno tante persone che lo compreranno perché hanno capito che produrre un fumetto, un libro, un film o un telefilm costa tempo e denaro e che gli autori non vivono d’aria. Persone che capiscono che se vogliono nuove puntate del programma che amano, devono mettere una piccola mano al portafogli. Certo, ci saranno anche gli scrocconi: ma ci sono già adesso. Fatevene una ragione.

Se non vendete un’edizione digitale scaricabile, non illudetevi che questo metta freno alla pirateria e che possiate abolire la distribuzione alternativa a colpi di leggine: non fa altro che inimicarvi i potenziali clienti e non è altro che un’occasione di vendita perduta.

Lasciamo perdere i massimi sistemi e la filosofia del diritto d’autore e guardiamo in faccia la realtà: la tecnologia ha ormai messo in mano a chiunque i dispositivi che permettono la duplicazione di qualunque vostra opera, e indietro non si torna, salvo che vogliate mettere una guardia a sorvegliare ogni fotocopiatrice e introdurre il permesso di stato per i masterizzatori. Parliamo di una cosa che capite. Soldi. Che state perdendo. Volete continuare a farlo? Continuate così.

Multa in Germania per i Wifi aperti? Non proprio

Multa in Germania per i Wifi aperti? Non proprio

Germania, multa se non si lucchetta il Wifi? Sentenza da chiarire

Photo Credit: RafeB (Flickr). L’articolo è stato aggiornato dopo la pubblicazione iniziale.

Avrete probabilmente letto i titoli che parlano di connessioni Wifi personali che in Germania devono essere “protette per legge” (Punto Informatico) perché altrimenti “ti multano” (Tom’s Hardware).

Chi si è fermato ai titoli potrebbe avere l’impressione che d’ora in poi avere una connessione Wifi aperta in Germania sarà un reato punito dalla legge. E magari si chiede se una norma del genere non possa estendersi al proprio paese, magari sull’onda del provvedimento tedesco.

La questione è un po’ diversa da come la presentano i titoli (gli articoli linkati sopra, va detto, spiegano meglio la questione nel loro testo). Non c’è alcun obbligo di proteggere l’accesso alla propria connessione Wifi: non ci saranno ronde di poliziotti armati di scanner Wifi che multeranno chi non provvedesse a lucchettare con una password il proprio access point. Più semplicemente, se un utente lascerà libero accesso alla propria connessione Wifi e qualcuno la userà per commettere un reato, l’utente sarà considerato parzialmente responsabile di quel reato. In quel caso, e solo in quel caso, l’utente tedesco rischierà una multa massima di 100 euro.

Nel caso specifico che ha generato la notizia, la Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) a Karlsruhe si è pronunciata in merito alla causa intentata da un musicista (che secondo varie fonti non sarebbe stato identificato dal tribunale ma stando a Focus.de è legato al brano intitolato Sommer unseres Lebens di Sebastian Hämer) nei confronti di un utente Internet la cui connessione Wifi senza fili era stata utilizzata da ignoti per scaricare illegalmente una canzone che poi era stata immessa in un circuito di scambio file.

L’utente era stato identificato in base al suo indirizzo IP, ma era riuscito a dimostrare che era in vacanza al momento del misfatto ed è stato quindi ritenuto non colpevole di violazione del diritto d’autore. Tuttavia il tribunale lo ha giudicato comunque in parte responsabile perché non aveva protetto la propria connessione contro abusi da parte di terzi. Va notato un altro dettaglio che molte fonti non hanno riportato: l’imputato aveva sì protetto la propria connessione, ma aveva usato la password di default del fabbricante del proprio apparato Wifi, che è facilmente reperibile da chiunque.

La cosa interessante è che il tribunale ha deciso inoltre che gli utenti non saranno tenuti ad aggiornare continuamente le proprie misure di sicurezza, ma dovranno soltanto proteggere la propria connessione impostando una password (diversa da quella predefinita) al momento della prima installazione.

La misura legale è destinata a far discutere, anche perché scavalcare queste password sta diventando sempre più semplice. Network World segnala che in Cina sono in vendita a poche decine di dollari apparecchietti da collegare alla porta USB di un computer che permettono di decifrare le chiavi WEP e WPA delle reti Wifi nel giro di pochi minuti nel caso di protezione WEP (la WPA viene attaccata per bruteforcing, ossia per tentativi ripetuti). Ed esistono dei servizi che per una ventina di dollari promettono di restituire la password WPA di una rete Wifi protetta secondo i criteri della sentenza tedesca.

Speriamo che chi deve giudicare questi casi, in Germania e ovunque si dovesse pensare di introdurre sanzioni analoghe o principi giuridici dello stesso tipo, si tenga al corrente di queste novità tecniche, altrimenti si rischia di punire gli innocenti. In fin dei conti, è come se qualcuno si introducesse in casa nostra forzando la porta, rubasse un nostro coltello e lo usasse per un delitto, e poi condannassero noi come corresponsabili per aver fornito il coltello.

Fonti: CrunchGear, ItaliaSW, Associated Press, BBC, ZeroPaid, InfoSecurity Magazine, Focus.de.

ACTA su Pirate Bay

Il testo dell’accordo segreto sul copyright non è più segreto

Se state seguendo la vicenda dell’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), il nuovo accordo internazionale che è così delicato che è vietato parlarne e non è permesso conoscerne il testo ma mira (fra le altre cose) a rendere illegale ogni tentativo di eludere un lucchetto digitale (DRM) e a trasformare i provider in poliziotti della Rete, è scaricabile tramite The Pirate Bay. A questo serve il peer-to-peer: a evitare che i governi abusino dei propri poteri e decidano scavalcando il cittadino.

Maggiori info su ACTA sono su Ars Technica, La Quadrature du Net (che ne offre un PDF parziale), Electronic Frontier Foundation e New York Times.

7Digital.com, musica EMI senza DRM e scontata rispetto ad iTunes

7Digital.com, musica EMI senza DRM e scontata rispetto ad iTunes

iTunes non è l’unico modo per avere legalmente musica senza DRM

Questo articolo vi arriva grazie alle gentili donazioni di “giboni” e “marco.albe****”.

Una nuova sezione del sito di vendita legale di musica 7Digital permette di acquistare canzoni dal catalogo EMI senza lucchetti digitali, in alta qualità (MP3 da 320 kbps) e a prezzo spesso inferiore rispetto ad iTunes.

Diversamente da iTunes, inoltre, funziona con qualsiasi sistema operativo (iTunes funziona, salvo accrocchi, solo su Mac e Windows) e non inserisce dati personali nei brani scaricati. Purtroppo il sito è soltanto in inglese, e questo può costituire una limitazione non trascurabile.

Una funzione molto pratica di 7digital è il locker, o “armadietto”, nel quale vengono conservate tutte le canzoni acquistate dall’utente, che può quindi scaricarsele di nuovo se per caso perde gli originali. I prezzi partono da 50 pence (circa 75 eurocent, 1,2 franchi svizzeri), decisamente più bassi rispetto a quelli di iTunes (1,29 euro, pari a circa 2 franchi, per i brani senza DRM).

7 digital.com contiene anche una sezione Indiestore dove le band emergenti possono mettere in vendita (o regalare) la propria musica e anche i video.

Per usare 7digital non occorre installare software aggiuntivo: basta creare un account (gratuito). Si può pagare sia con la carta di credito, sia con Paypal. Il sito al momento risulta molto lento in alcune sezioni, ma comunque funzionante. Il vero problema, almeno finché anche le altre case discografiche non capiscono l’antifona, è che bisogna sapere quali artisti appartengono alla EMI, altrimenti i brani sono quasi sempre ancora lucchettati in formato WMA: in questo senso può essere utile la compilation di Wikipedia.

Svizzera: nuova legge sull’anticopia da abolire?

Svizzera: nuova legge sull’anticopia da abolire?

Petizione contro la nuova legge “pericolosa” sul diritto d’autore in Svizzera

Non capita spesso che la Svizzera balzi agli onori della cronaca informatica, ma è già la seconda volta che la madre di tutti i blog, BoingBoing.net, si occupa della nuova legge svizzera sul diritto d’autore. Anche Slashdot, altro sito di riferimento mondiale degli internauti, ha discusso la questione.

E’ stata infatti avviata una petizione (disponibile anche in versione italiana e tedesca) che ambisce ad abrogare, secondo il diritto referendario svizzero, questa nuova legge che promette di essere estremamente controversa.

Non si tratta della solita raccolta di “firme” cara a tanti appelli: la procedura proposta comporta infatti la raccolta di 50.000 vere e proprie firme fisiche, da apporre su moduli cartacei e da far controllare dal comune di residenza dei firmatari.

La petizione propone di abrogare l’attuale legge, “votata il 5 ottobre dal Parlamento e dal Consiglio Nazionale senza praticamente alcuna resistenza”, perché (dice la petizione) “aiuta decisamente l’applicazione di misure di protezione dalla copia. Secondo noi, queste misure non hanno nessuna utilità per i consumatori e di fatto finiranno per danneggiare anche i produttori di materiale audio/video”.

Sul fatto che i sistemi anticopia siano da contrastare non c’è dubbio: le esperienze di altri paesi dimostrano che sono del tutto inutili come strumento di lotta alla pirateria e soprattutto costituiscono un intralcio ai consumatori legittimi (quando non li infettano direttamente). Non per nulla le case discografiche hanno da tempo sperimentato e poi abbandonato le protezioni anticopia. E non c’è come far infuriare un cliente pagante, che non riesce a vedere il proprio DVD regolarmente acquistato, per spingerlo fra le braccia dei pirati.

Tuttavia il testo della nuova legge svizzera, consultabile come PDF anche in italiano, non sembra coincidere con la contestazione mossa dagli autori della petizione. Secondo la petizione, l’articolo 39a sarebbe liberticida per queste ragioni:

“Questo è il significato delle nuove norme: può essere legale copiare opere se si rientra nei limiti dell’utilizzo legale delle stesse, anche se richiede di aggirare misure di protezione (comma 4). Tuttavia, è illegale distribuire un mezzo per aggirare le misure, e addirittura menzionarlo (comma 3). Come si può pensare che un consumatore possa mettere in atto il suo diritto a copiare un’opera legalmente, se nessuno può aiutarlo ad ottenere i mezzi tecnici per farlo?”

La critica fatta dalla petizione, insomma, è che la legge finirebbe per impedire anche la discussione tecnica legittima. Se per esempio dicessi a un amico o raccontassi in un articolo come ho usato il mio Mac oppure MacTheRipper per copiare un mio CD o DVD protetto da un sistema anticopia, allo scopo di caricarlo sul mio lettore audio/video per uso personale, secondo gli autori della petizione sarei punibile (comma 3). Anzi, questo stesso articolo sarebbe una violazione della legge perché menziona un “mezzo per aggirare le misure”.

Un altro esempio: se descrivessi una falla colossale in un sistema anticopia, scoperta da un ricercatore, sarei ancora in volazione della nuova legge svizzera. Questo sopprimerebbe, di fatto, la libera discussione tecnica. Non si potrebbero più smascherare i venditori di fumo anticopia.

Ma è davvero così? L’articolo 39a della legge, infatti, recita (le evidenziazioni sono mie):

Art. 39a (nuovo) Protezione dei provvedimenti tecnici

1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.

2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

3 E’ vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che, a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata e che:

a. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci; o

b. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.

Ci sarebbe, insomma, il prerequisito dello scopo di lucro: cosa che in una discussione tecnica, o nella condivisione di informazioni fra amici o colleghi, non avviene. Sono esclusi anche i prodotti (hardware o software) che hanno altre funzioni oltre a quella di elusione, per cui un masterizzatore non è vietato. Non è vietato neanche aggirare i codici regionali dei propri DVD, per poterli vedere sul proprio computer o per vedere quelli acquistati all’estero in zone diverse dalla propria: un lettore multizona non ha lo scopo prevalente di eludere.

Inoltre il quarto comma esclude esplicitamente il divieto di elusione se l’elusione viene fatta per usi legali, e l’ultima volta che ho controllato, in Svizzera era ancora legale copiare un proprio CD per caricarlo sul proprio iPod. In tal caso, non sarebbe affatto vero che “nessuno può aiutarlo [il consumatore] ad ottenere i mezzi tecnici per farlo” come afferma la petizione.

Ma un blog come questo, nel quale compare pubblicità, potrebbe essere considerato fonte di lucro (con Adsense ci pago giusto le bollette di Internet, per cui “lucro” è una parola grossa, ma fa niente), e qui si entrerebbe davvero in un campo minato.

Per questo sto contattando gli esperti di settore per saperne di più: nel frattempo, vale la pena di organizzare una discussione in merito, perché i veri limiti del diritto d’autore e dei diritti dei fruitori sono poco conosciuti, e soprattutto in Svizzera c’è il rischio di credersi pirati quando non lo si è e di esserlo senza saperlo.

La ghigliottina si è rotta

La ghigliottina si è rotta

Incostituzionale la legge-ghigliottina francese antipirateria HADOPI. Che sorpresa

La legge francese HADOPI, che prevedeva la disconnessione da Internet e l’immissione in lista nera, senza processo, per chiunque fosse stato semplicemente accusato tre volte di aver scaricato materiale vincolato dal diritto d’autore, è stata respinta dal Consiglio Costituzionale francese.

Si è capito, magari un tantinello in ritardo, che “il principio della presunzione d’innocenza è più importante dei piani demenziali delle industrie dell’intrattenimento per prolungare artificialmente i loro modelli obsoleti”, come scrive BoingBoing.

Purtroppo non ci sono sanzioni per le case discocinematografiche, per gli editori e per i politici, Sarkozy compreso, che hanno proposto, promosso e approvato una delle leggi più assurde degli ultimi decenni. John Kennedy, presidente dell’IFPI, l’aveva serenamente definita “efficace e proporzionata”. Un po’ come la lapidazione per l’adulterio. Taccio, per decenza, sui politici italiani che avevano espresso ammirazione per la legge-ghigliottina francese.
Questa gente era insomma disposta a buttare al vento i princìpi di base del diritto pur di difendere le canzonette. E la fa franca?

DMCA svizzero, niente panico

Aggiornamento sulla petizione anti-copyright svizzera

Pochi giorni fa ho scritto un articolo sulla petizione promossa da un sito svizzero contro la nuova legge sul diritto d’autore, che vari siti di spicco avevano segnalato come un “DMCA svizzero” liberticida e “brutale” (per usare l’espressione scelta da Boingboing.net).

Ho contattato via e-mail e telefonicamente Florian Bösch, lo sviluppatore web autore della petizione, e Mauro Osenda della SUISA (già ospite telefonico del Disinformatico alla radio la settimana scorsa). Ne è venuto fuori un articolo per The Register che riassumo qui.

Secondo Bösch, il problema sta nel modo in cui è formulato il comma 3 dell’articolo 39a della legge, perché è interpretabile in due modi. Ecco il testo integrale del comma:

3. È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:

  1. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
  2. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o
  3. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

Secondo Bösch, si può intendere che la specificazione “a scopo di lucro” si riferisce a tutte le azioni descritte, e in tal caso non c’è problema: il comma 4 prevede infatti che l’elusione del DRM per scopi legali non è vietata.

4. Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.

Resterebbero intatti i diritti del consumatore di eludere qualsiasi DRM per esempio per consentire l’accesso nelle bibloteche e per uso personale (ripping, format shifting) dei propri download digitali, CD e DVD. Continuerebbe ad essere ammesso prendere un proprio DVD ed eluderne i lucchetti digitali per poterlo vedere sul proprio computer o lettore portatile o scaricare una canzone lucchettata da iTunes e craccarla per ascoltarla su un lettore Mp3 di marca diversa da Apple.

Ma c’è anche la seconda interpretazione: sarebbe “vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare… dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi”, a prescindere dallo scopo di lucro; e separatamente sarebbe vietato anche possederli a scopo di lucro.

Interpretazione cavillosa? Può darsi: ma se venisse adottata, comporterebbe il divieto totale in Svizzera di fabbricare, diffondere o anche soltanto segnalare sistemi o tecniche per eludere il DRM. Persino discutere dei sistemi anticopia sarebbe proibito, e un articolo come questo farebbe di me un criminale. Allora sì che varrebbe l’aggettivo di “brutale”.

Faccio un piccolo test: cito dall’articolo un’istruzione per eludere un sistema anticopia e vediamo che succede.

una tecnica incredibilmente semplice per scavalcare gran parte delle protezioni anticopia, che richiede soltanto un pennarello e una mano ferma. In sostanza, nei dischi protetti con sistemi come Cactus Data Shield 100/200 e KeyAudio c’è una traccia, la più esterna, che contiene la chiave della protezione. Inclinando opportunamente il disco si vede a occhio nudo lo stacco fra la traccia esterna e il resto del disco. E’ sufficiente coprire questa traccia esterna con un tratto di pennarello scuro indelebile per rendere il disco perfettamente leggibile (e di conseguenza copiabile) in un lettore di CD per computer.

Se vengono ad arrestarmi, portatemi un po’ di focaccia in gattabuia, mi raccomando!

Mauro Osenda dubita di questa seconda interpretazione. E anche se uno sfigato blogger svizzero a caso pubblicasse un articolo su come eludere il DRM in un blog che ospita pubblicità e quindi potrebbe ricadere nel caso dello scopo di lucro, Osenda ritiene sia improbabile che vi sarebbero conseguenze legali, per via della mancanza di precedenti che facciano giurisprudenza; ma finché non c’è una pronunciamento delle autorità legali, dice, non si può essere assolutamente certi, e la cosa potrebbe richiedere anni.

Anni nei quali, prosegue Osenda, il problema potrebbe essersi risolto da solo, perché l’industria dello spettacolo sta gradatamente abbandonando il DRM. I discografici l’hanno già fatto, sia pure con grande fatica e dopo aver collezionato figuracce; i cinematografici non hanno ancora assimilato il concetto.

Non solo: in virtù della tradizione svizzera di concordare le leggi fra tutte le parti interessate, le associazioni dei consumatori sono state coinvolte nel processo di formazione della legge, che è durato anni. Se ci fossero stati pericoli come quelli descritti dalla petizione, sarebbero emersi già da tempo.

Valida o meno, la petizione è comunque utile, perché ha sollevato la questione del diritto d’autore e dei diritti del consumatore, che finora aveva avuto ben poca attenzione da parte dei media.

Anti-copyright svizzero: fallita la raccolta di firme

Anti-copyright svizzero: fallita la raccolta di firme

Niente referendum anti-copyright in Svizzera

A fine 2007 era iniziata su Internet una campagna contro la recente legge svizzera sul diritto d’autore, colpevole, secondo gli organizzatori della campagna, di bloccare la libera discussione tecnica sui sistemi anticopia e le loro carenze, in modo analogo alla contestatissima legge statunitense DMCA. Era stata avviata una raccolta di firme vere e proprie (cartacee, a differenza di tanti appelli fasulli), come raccontato in questo articolo e in questo.

La faccenda si era meritata le attenzioni del mondo informatico (come per esempio su BoingBoing e Slashdot), e il Disinformatico torna a parlarne perché la raccolta di firme si è conclusa. Delle 50.000 firme necessarie per indire un referendum, ne sono state raccolte soltanto 803. Florian Bösch, autore della petizione, scrive così (in inglese e tedesco) sul sito dedicato all’iniziativa:

Desidero ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti per i loro sforzi e per la raccolta delle firme. 803 firme non saranno sufficienti a fare differenza dal punto di vista legale, ma dimostrano che si tratta di un argomento che tocca molte persone (considerato il poco tempo che abbiamo avuto per la raccolta).

La prossima legge che renderà peggiore per tutti noi il diritto d’autore è in cantiere e incoraggio tutti ad interessarsi al processo di varo delle leggi in Svizzera, in modo che possa essere contrastata in tempo e con successo.

Va ricordato che la legge limiterebbe la discussione tecnica dei sistemi anticopia e la condivisione di informazioni in merito soltanto se la sua sintassi venisse interpretata in un modo piuttosto particolare, come già raccontato, e sancisce senza ambiguità il diritto del consumatore in Svizzera a scavalcare qualsiasi sistema anticopia purché lo scopo sia fra quelli ammessi (per esempio la copia per uso personale di un proprio CD o DVD o brano digitale). Una situazione ben più favorevole di quella di molti paesi europei, dove persino la copia privata è limitata o vietata direttamente.

Il consumatore che acquista in Svizzera paga questa maggiore libertà con un ricarico sul prezzo dei supporti vergini e sui lettori MP3, che molti rivenditori hanno la trasparenza di indicare separatamente dal prezzo d’acquisto per consentire di rendersi conto di quanto diritto d’autore viene già corrisposto ogni volta che si acquista un lettore digitale. Ecco alcuni esempi, tratti da un catalogo recente:

  • Lettore Zen Creative da 2 GB: prezzo di vendita 139 franchi, di cui 15,97 sono diritti d’autore (11%);
  • Lettore Zicplay da 1 GB: 59 franchi, di cui 15,97 sono diritti;
  • iPod Touch da 8 GB: 419 franchi, di cui 38,86 sono diritti;
  • iPod Touch 16 GB: 599 franchi, di cui 76,51 sono diritti.

Queste maggiorazioni legittimano la copia di brani musicali e video di qualsiasi provenienza per tutta la vita del lettore: valgono quindi anche se il contenuto del lettore viene cambiato infinite volte. Pertanto, è vero che per esempio 76 franchi (47 euro) di “tassa SUISA” (come la chiama impropriamente il catalogo) possono sembrare una cifra notevole, che oscilla fra l’11 e il 27% del prezzo complessivo del lettore; ma va considerato che non solo si tratta di circa 2 centesimi a canzone, ma che la “tassa” pagata vale anche se si cambiano le canzoni e se ne caricano sul lettore delle altre.